Fonte: http://www.guardiacostiera.it/Lamaddalena/ordinanze/Lamaddalena_046_12Jun2009.zip
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO LA MADDALENA
SERVIZIO SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE E PORTUALE
SEZIONE TECNICA
Limiti di velocità nelle acque del Compartimento Marittimo di La Maddalena
Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di La Maddalena;
VISTA |
la Legge 6 agosto 2008, n.133 che ha abrogato il R.D. 24 febbraio 1938, n.400, il quale vietava il transito nelle acque dell’Arcipelago di La Maddalena a tutte le navi mercantili estere e nazionali, di qualsiasi tonnellaggio, sia a vela che a vapore o a motore, non dirette ad uno scalo interno; |
VISTA |
la Legge 06 dicembre 1991, n.394 concernente le norme quadro in materia di aree protette; |
VISTA |
la Legge 04 gennaio 1994, n. 10 istitutiva del Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena; |
VISTO |
il D.P.R. 17 maggio 1996 istitutivo dell’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena; |
VISTA |
la Legge 10 dicembre 1977, n. 1085 che ha ratificato il Regolamento Internazionale per prevenire gli Abbordi in Mare; |
VISTO |
il Decreto Ministeriale 27 novembre 1998 “Disposizioni relative all’organizzazione del traffico nelle Bocche di Bonifacio”; |
VISTE |
le proprie Ordinanze n. 18/2000 datata 14 giugno 2000 e n. 52/2003 datata 7 agosto 2003; |
VISTA |
la propria Ordinanza n. 17/1997 datata 21 giugno 1997; |
VISTA |
la propria Ordinanza Balneare 045/09 datata 11 giugno 2009; |
VISTA |
la legge 08/07/2003 n. 172 in materia di “Riordino e rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico”; |
VISTO |
il D.P.R. n. 816 datato 26.04.1997 “Norme regolamentari relative all’applicazione della L.08.12.1961 n.1658, con la quale è stata autorizzata l’adesione alla Convenzione Sul mare territoriale e la zona contigua, adottata a Ginevra il 29.04.1958, ed è stata data esecuzione alla medesima”. |
VISTO |
il D.P.R. n. 161 datato 11.09.2008 “Circoscrizioni Territoriali Marittime del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti” |
VISTO |
Il Codice della nautica da diporto ed il relativo Regolamento di attuazione; |
CONSIDERATO |
necessario limitare la velocità delle imbarcazioni nei tratti maggiormente frequentati sia ai fini della sicurezza della navigazione e della vita umana in mare che della mitigazione del moto ondoso generato che crea fenomeni anomali sulle spiagge; |
VISTI |
gli artt. 2,17,30 e 81 del Codice della Navigazione e l’art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione (Parte Marittima); |
ORDINA
Articolo 1 |
Nel periodo che va da Novembre ad Aprile nelle zone di mare comprese nel perimetro del Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena, la velocità di tutte le unità che navigano entro i 300 metri dalla costa non deve superare i 7 nodi; |
Articolo 2
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Nelle acque del Circondario Marittimo di La Maddalena, durante il periodo di validità dell’Ordinanza Balneare citata in premessa che va da Maggio ad Ottobre, la velocità massima delle unità in transito non deve essere superiore a:
e deve essere mantenuto comunque un assetto dislocante;
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Articolo 3 |
Per l’intero arco dell’anno, l’accesso ai porti di La Maddalena e di Palau ed il transito nell’Arcipelago di La Maddalena da parte:
deve avvenire esclusivamente lungo i percorsi evidenziati nell’allegata cartina ad una velocità non superiore ai 15 nodi; tale limite riguarda anche tutte le unità da diporto nazionali ed estere e quelle appartenenti al naviglio minore, come definite dall’articolo 136 del Codice della Navigazione, che percorrono i suddetti percorsi nel tratto di mare che va dalla congiungente Punta Sardegna - Punta Tegge alla congiungente Capo d’Orso – Punta Fico, mantenendo comunque un assetto dislocante; |
Articolo 4 |
Le Ordinanze n. 18/2000 datata 14 giugno 2000 e n. 52/2003 datata 7 agosto 2003 di questo Comando sono abrogate; |
Articolo 5
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Salvo che il fatto costituisca violazione della normativa sulle aree marine protette o altro e/o più grave illecito, i contravventori alla presente Ordinanza saranno perseguiti, ai sensi degli Artt. 1164 e 1231 del Codice della Navigazione, nonché dell’Art. 53 del D.L.vo 171/2005; |
Articolo 6
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E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza. |
La Maddalena, 12 giugno 2009.
F.to IL COMANDANTE
C.F. (CP) Rodolfo GIOVANNINI